Responsabilità Sanitaria: Le nuove regole

Il Disegno di legge Gelli sulla responsabilità professionale sanitaria è stato approvato da Camera e Senato ed afferma all’art.1 che la sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute e si realizza mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie con il concorso del personale dipendente e convenzionato.

La ricerca di un equilibrio tra l’esigenza di tutela del diritto alla salute del paziente e la necessità di contenimento dei costi per oneri risarcitori e medicina difensiva era iniziata già con  la legge 189/2012 di conversione del Decreto Balduzzi n. 158/2012 che all’art.3 ha depenalizzato la responsabilità del sanitario per colpa lieve da imperizia nel caso in cui egli abbia seguito nella sua condotta professionale linee guida e buone pratiche accreditate (Cass.Civ.sez. III° n.6093/2013).

L’art. 5 del decreto Gelli prevede che i sanitari si attengano nell’esercizio professionale, salve le specificità documentate del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle raccomandazioni previste dalle linee guida elaborate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato entro 180 giorni con decreto del ministro della salute. Le linee guida devono essere poi inserite nel Sistema Nazionale Linee Guida (SNLG) e pubblicate nel sito internet dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

L’art. 6 inserisce nel Codice Penale l’art.590-ter (responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario): Il sanitario che cagiona a causa di imperizia la morte o lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli artt. 589 e 590 solo in caso di colpa grave. La colpa grave è intesa come l’inosservanza di buone pratiche clinico-assistenziali e/o di raccomandazioni previste dalle linee guida accreditate, salvo le rilevanti specificità documentate del caso concreto.

L’art.7 afferma che la struttura sanitaria che si avvale di sanitari, dipendenti e/o convenzionati, in caso di inadempimento della prestazione sanitaria risponde per entrambi ivi operanti ai sensi degli artt. 1218 e 1228 del codice civile per il risarcimento del danno derivante dalle loro condotte dolose e colpose. Invece i sanitari rispondono del proprio operato solo ai sensi dell’art.2043 del codice civile.

Così la struttura sanitaria viene obbligata ad una responsabilità di tipo contrattuale che prevede l’onere della prova a proprio carico ed una prescrizione decennale per la domanda di risarcimento, mentre i sanitari rimangono obbligati ad una responsabilità di tipo extracontrattuale per cui l’onere della prova è a carico dell’assistito che promuove l’azione legale ed i termini di prescrizione per l’azione civile risarcitoria scendono più favorevolmente per il sanitario da 10 a 5 anni. La norma è conforme al nuovo orientamento giurisprudenziale già anticipato dal Tribunale di Milano sez.1° civile con la sentenza n.1430/2014 che ha riconosciuto la natura extra-contrattuale della responsabilità del medico ospedaliero.

L’azione di rivalsa della struttura sanitaria verso i sanitari davanti al giudice ordinario può poi essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave e non può superare il triplo della retribuzione lorda annua del sanitario (art.9).  Le strutture sanitarie sono tenute a provvedere ad una copertura assicurativa per la responsabilità professionali dei sanitari dipendenti e convenzionati ed a pubblicare le polizze sui lori siti internet (art.10). Con decreto ministeriale saranno determinati i requisiti minimi delle polizze che dovranno prevedere clausole di estensione per i cinque anni successivi alla scadenza del contratto assicurativo e per dieci anni successivi alla definitiva cessazione di attività dei sanitari (ultrattività).

L’assistito che si ritiene danneggiato è tenuto sempre ad avviare un tentativo di conciliazione (art.696-bis CPC) obbligatorio per tutte le parti, come condizione necessaria di procedibilità della domanda di risarcimento (art. 8), e potrà agire direttamente verso l’impresa assicuratrice che garantisce la copertura per l’azienda in causa (art.12) ed è garantita per risarcimenti maggiori eccedenti i massimali da un fondo di garanzia istituito presso la Concessionaria dei servizi assicurativi pubblici (CONSAP) (art.14).

L’art. 3 prevede l’istituzione con decreto del ministro della salute di un Osservatorio nazionale per la sicurezza nella sanità  presso l’AGENAS che acquisirà dalle Regioni i dati  relativi alle analisi degli errori sanitari rilevati per individuare misure di prevenzione maggiormente efficaci. Sarà garantita la trasparenza dei dati mediante pubblicazione sul sito aziendale di tutti risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio (art.4), ma per favorire l’analisi autentica degli eventi sentinella e delle denunce nell’ottica di imparare dagli errori e ammetterli senza omertà difensive per ridurre il rischio del loro ripetersi l’art.16 del decreto Gelli prevede che i verbali e gli atti conseguenti all’attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti e utilizzati nell’ambito dei procedimenti giudiziari. 

Va  osservato che, in considerazione della rilevanza degli aspetti organizzativi e della frequente multidisciplinarità delle prestazioni cliniche, vi sono casi in cui è pure possibile riconoscere una responsabilità della struttura sanitaria anche in assenza di un accertamento di responsabilità dei singoli sanitari.

In sintesi, il testo sulla responsabilità sanitaria ha il pregio di ridurre i timori generanti condotte onerose di medicina difensiva e gli oneri per responsabilità colposa dei sanitari che svolgono un pubblico servizio, senza penalizzare i diritti dei pazienti che rimangono tutelati dalla responsabilità contrattuale in capo alle strutture sanitarie più esposte di conseguenza ad un incremento degli oneri assicurativi.