SISMED ets, Società Italiana Scienze Mediche Ente del Terzo Settore, è un’associazione medico-scientifica multidisciplinare i cui scopi principali sono promuovere l’aggiornamento professionale, culturale, tecnologico e strumentale dei propri iscritti attraverso tutte le attività atte a tale scopo, sostenere l’attività di aggiornamento professionale e lo scambio di conoscenze interdisciplinari tra le varie branche mediche.
- Dal 2011 la SISMED è in possesso del certificato di Qualità ISO-EN UNI 2001.
- Dal 2012 è Provider ECM presso Agenas, dal 2017 Provider Standard.
- Nel 2021 SISMED è diventata Associazione Riconosciuta ed Ente del Terzo Settore iscritta al RUNTS
- Nel 2022 SISMED è diventata Membro associato della World Heart Federation
Società Italiana Scienze Mediche (SISMED) ets
Viale Giulio Cesare 71 – 00192 Roma
P. IVA 12509401001 C.Fisc. 92041420677
IBAN: IT53H 05424 15301 0000000 51777
Telefono 06/92956034
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Consiglio Nazionale
Presidente: Giancarlo Parisi – presidente@sismed-it.com
Past President: Gabriele Catena – pastpresident@sismed-it.com
Vice Presidente: W. Di Bastiano
Segretario: Bruno Bertagna
Consiglieri: Crescenzio Bentivenga, Giovanni Fazio, Luigi Gianturco, Adele Nardecchia, Alessandro Pisaturo, Matteo Rispoli, Marco Rolloni, Cesare Spadoni, Elio Maria Staffiere
Consiglio dei Probiviri
Giuseppe Distefano, Lorenzo Falsetti, Nicola Caniglia
Supplente: Fabrizia Del Gusto
Consiglio dei Revisori dei Conti
Paolo Sciascia, Ilaria Agnifili, Michele Ruo
Supplente: Alessandra Pisaturo
International Committee for Education and Cooperation
Honorary Presidents
Fausto Pinto, Lisbon, Portugal
Franco Romeo, Rome, Italy
Coordinator
Giuseppe Gullace, Milan, Italy
Components
Gabriele Catena, President SISMED
Nurgul Keser, Sakayria, Turkey
Natalia Moroz-Vadalazskhaya, Minsk, Bielarus
Slobodan Dodic, Novi Sad, Serbia
Franco Barillà, Rome, Italy
Augusto Zaninelli, Pisa, Italy
Eugenio Cosentino, Bologna, Italy
Giancarlo Parisi, Padova, Italy
Andrea Salmaggi, Lecco, Italy
Antonio Ardizzoia, Lecco, Italy
Domenico Galzerano, Riyad, Saudi Arabia
Board Scientifico (certificato Agenas):
- Prof. Claudio Ferri (Medicina e Chirurgia) – Coordinatore del Board
- Prof. Alessandro Capucci (Medicina e Chirurgia)
- Dott.ssa Anna Maria Pizzorno (psicologo e psicoterapeuta)
- Dott. Raffaele DE ANGELIS (Fisioterapista)
- Dott. Giuseppe DI GIUSEPPE (Infermiere)
- Dott. Giancarlo ESPERTI (Farmacista)
- Dott. Renato TERRAMANI (Odontoiatra)
Per qualsiasi informazione relativa al Direttivo o al Board Scientifico è possibile contattare la Segreteria dell’Associazione.
La posta certificata dell’associazione è invece la seguente: sismed@pec.it
SISMED
Società Italiana Scienze Mediche ETS
STATUTO SOCIALE
Articolo 1
Denominazione e Sede Sociale
E’ costituita un’Associazione denominata “Società Italiana Scienze Mediche” ETS, la cui sigla è SISMED ETS.
L’utilizzo dell’acronimo ETS è subordinato all’effettiva iscrizione dell’associazione nel RUNTS.
Essa opera nel rispetto ed in conformità con quanto previsto nel Decreto del Ministero della Salute del 31.05.2004 (n. 14836 pubblicato in G.U. 2.7.2004 n. 153 recante “requisiti per l’appartenenza alle società medico scientifiche”) e s.m.i..
L’Associazione ha sede legale in Roma al Viale Giulio Cesare n. 71. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Nazionale ed inoltre il Consiglio Nazionale avrà facoltà di istituire delegazioni e/o sezioni periferiche, nazionali ed estere.
Articolo 2
Scopi e finalità
L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, scientifiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale.
In particolare l’Associazione eserciterà le attività di cui alla lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore). L’Associazione non può esercitare attività imprenditoriali, né partecipare ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua.
Per il raggiungimento delle predette finalità, l’Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
- promuovere l’aggiornamento professionale, culturale, tecnologico, e strumentale dei propri iscritti, attraverso tutte le attività atte a perseguire tale scopo;
- sostenere l’attività di aggiornamento professionale e lo scambio di conoscenze interdisciplinari tra le varie branche specialistiche e della medicina generale, anche attraverso atti federativi con altre Società e/o Associazioni Scientifiche riconosciute e non;
- sostenere in modo attivo e costante il proprio inserimento nella programmazione sanitaria nazionale e regionale;
- collaborare con il Ministero della Salute, Regioni, Aziende Sanitarie, Organismi e Istituzioni Pubbliche e Private in tutte le attività di formazione, ricerca, aggiornamento, tutela della salute e razionalizzazione delle risorse in ambito sanitario;
- collaborare all’elaborazione di linee guida o di indirizzo in materia con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.), la Federazione Italiana delle Società Medico-scientifiche (F.I.S.M.) e altri organismi a tale scopo interessati;
- incentivare la collaborazione paritetica con altre Associazioni Scientifiche, nazionali e/o internazionali, anche confederandosi con esse per un migliore interscambio culturale;
- promuovere iniziative scientifiche, cliniche, epidemiologiche, didattiche e divulgative mediante corsi di aggiornamento, di perfezionamento, ricerche e studi multicentrici, nei vari settori della medicina;
- stimolare le Autorità Politiche, Amministrative, Finanziarie, i referenti sanitari nazionali, regionali e locali per ottenere la partecipazione ed il coinvolgimento dell’Associazione in progetti ed iniziative scientifiche nei vari campi della medicina;
- partecipare a progetti con finalità educativa della popolazione, organizzando in forma diretta e/o in collaborazione con Associazioni, Enti, Scuole, Università e Volontariato, incontri e dibattiti aperti, al fine di migliorare l’informazione e la cultura medica e sanitaria;
- istituire premi e borse di studio per i suoi iscritti o familiari che si dimostrino meritevoli nelle discipline mediche;
- pubblicare un periodico culturale e di vita associativa, testi e/o riviste scientifiche sia cartacee che telematiche;
- favorire ogni iniziativa utile e necessaria per il conseguimento dell’oggetto sociale, ivi comprese le operazioni mobiliari, immobiliari ed editoriali;
- fungere da provider per l’erogazione di attività mirate all’acquisizione ed all’accrescimento delle competenze nell’ambito delle scienze mediche e formazione ECM.
La Società non può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite.
L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è individuato nel Consiglio Direttivo.
Articolo 3
Patrimonio Sociale e assenza scopo di lucro
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
L’Associazione ha inoltre, l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, scientifiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 4
Termini per l’approvazione del Bilancio
Entro il 31.03 di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all’Assemblea degli Associati entro il 30.04 per la definitiva approvazione.
Il bilancio, approvato nei termini sopra descritti, deve essere depositato presso il RUNTS entro il 30.06 di ogni anno.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
Articolo 5
Requisiti di ammissione del socio
Possono iscriversi e far parte dell’Associazione i laureati in medicina e chirurgia iscritti all’Albo Professionale nonché Enti e Istituti pubblici e privati.
I soggetti che intendono far parte dell’Associazione, devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.
In caso di mancata ammissione, il Consiglio Direttivo deve, nel termine di un mese dal diniego, motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato.
Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Ogni Socio deve comunicare per iscritto il domicilio ove intende ricevere le comunicazioni sociali, nonché il numero di fax e/o indirizzo di posta elettronica, dichiarando di accettare espressamente le comunicazioni con tali mezzi.
E’ obbligo del socio comunicare le eventuali variazioni.
Le comunicazioni sociali si intendono valide quando vengano inviate presso il domicilio eletto ovvero al numero di fax e indirizzo di posta elettronica comunicato.
L’ammissione dei Soci Ordinari avviene su domanda scritta compilata su apposito modulo nel rispetto delle leggi sulla privacy, presentata al Presidente (o suo delegato) e/o ad una sede associativa periferica ed inviata tramite essa al Presidente dell’Associazione.
Con la sottoscrizione della domanda, l’aspirante socio autorizza l’Associazione a trattare i suoi dati personali, ai sensi del D.P.R. 30.06.2003 n. 196 e Reg. UE 679/2016 (c.d. Legge sulla Privacy) e s.m.i..
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
Articolo 6
Categorie di Socio
Assumono la qualifica di Socio coloro che:
- sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- sono in regola con il versamento annuale della quota associativa;
- approvano e rispettano lo Statuto sociale, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Associazione.
Fermo restando l’uguaglianza dei diritti dei Soci, nella compagine sociale si distinguono le seguenti categorie:
- Soci Fondatori: coloro che hanno concorso alla fondazione dell’Associazione;
- Soci Ordinari: possono essere solo medici, persone fisiche, che abbiano requisiti di retta condotta morale e professionale e siano in possesso di una laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in Italia o all’estero, purché riconosciuta equivalente, e che abbiano ottenuto l’iscrizione;
- Soci Onorari: medici proclamati Soci dal Consiglio Nazionale per avere acquisito meriti eccezionali nel campo della medicina.
Articolo 7
Diritti e doveri del Socio
L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ed impegna i Soci al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle risoluzioni deliberate dagli organi associativi. I Soci Ordinari sono obbligati a versare la quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.
Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato entro trenta (30) giorni dall’accettazione della domanda, e comunque non oltre il mese di aprile di ogni anno solare.
Ciascun Socio, in regola con il versamento delle quote sociali, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione.
Ogni Socio, purché iscritto nel libro Soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l’elezione degli organi amministrativi dell’Associazione stessa ed a proporsi quale candidato per gli organi dell’Associazione.
Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo ed entro 30 giorni dalla richiesta, dovrà essere autorizzato a consentirne l’accesso, mediante visione o estratto dei predetti.
Articolo 8
Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio viene meno laddove sussista una delle seguenti cause: decesso, recesso, esclusione.
- morte del socio, incapacità e/o scioglimento dell’Associazione;
- recesso del socio da comunicarsi per iscritto al Presidente cheavrà effetto dalla presa d’atto del Consiglio Nazionale;
- l’esclusione è disposta dal Consiglio Nazionale con delibera motivata:
- per morosità, laddove decorso inutilmente il termine di quindici giorni dal sollecito inviato dal Consiglio Direttivo in ordine alla regolarizzazione della propria posizione debitoria, l’associato perseveri nel mancato perfezionamento della sua condizione di irregolarità;
- per mancato rispetto delle norme statutarie, e/o per comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo o lesivi del decoro e della dignità dell’Associazione; detto provvedimento dovrà essere comunicato al Socio dichiarato escluso, che, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, potrà ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata/PEC inviata al presidente dell’Associazione.
In ogni caso il Socio escluso o decaduto avrà facoltà di ricorrere al giudizio inappellabile dei Probiviri. Coloro che hanno perso la qualifica di Socio non hanno diritto alla restituzione delle quote, dei contributi versati né hanno alcun diritto sul fondo comune.
Il Socio receduto o sospeso può chiedere la riammissione, nel qual caso la procedura di riammissione è identica a quella prevista per la prima ammissione dei Soci.
Articolo 9
Organi Sociali
Gli organi sociali dell’Associazione sono riconducibili ai seguenti:
- Assemblea dei Soci
- Consiglio Nazionale
- Consiglio Direttivo
- Presidente Onorario
- Past President
- Collegio dei Revisori dei conti
- Collegio dei Probiviri
- Delegazioni regionali
- Delegazioni provinciali
Sono altresì espressioni scientifico-culturali dell’Associazione i seguenti organi:
- Comitato Scientifico
- Organi di stampa dell’Associazione sia cartacei che telematici e/o informatici.
- Centro Studi e Ricerche per attività di Ricerca e Sviluppo
- Commissioni scientifiche per la realizzazione di progetti scientifici specifici
- Campus Didattico Interdisciplinare (CDI)
- International Board Committee
Articolo 10
Organo ufficiale di divulgazione e Comitato Scientifico
L’Associazione pubblica diffonde una rivista periodica di contenuto scientifico – culturale, la cui denominazione verrà appositamente individuato dal Consiglio Nazionale.
Il Direttore Responsabile viene nominato dal Consiglio Nazionale anche fra non Soci e può essere revocato dallo stesso Consiglio.
Il Comitato Scientifico è un organo consultivo che fornisce le proprie consulenze al Presidente ed al Consiglio Nazionale. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dal Consiglio Nazionale e, dal medesimo, possono essere parimenti revocati.
Il Comitato Scientifico è composto al massimo da sette (7) membri selezionati secondo criteri prefissati dal Consiglio Nazionale sulla base della loro esperienza scientifica.
I membri del Comitato Scientifico devono essere dotati delle necessarie competenze scientifiche, conoscenze professionali ed esperienze nel settore sanitario e della ricerca clinica.
Il Comitato orienta e fornisce il proprio parere sulle priorità scientifiche dell’Associazione, sulle realizzazioni scientifiche e sulle attività di aggiornamento e ricerca, inoltre valuta gli studi ed i programmi promossi dall’Associazione.
Articolo 11
Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci (o Assemblea Generale) è l’organo sovrano dell’Associazione e può essere sia Ordinaria che Straordinaria.
L’Assemblea, previa regolare convocazione e costituzione, rappresenta l’universalità dei Soci e le deliberazioni legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.
Compongono l’Assemblea tutti i Soci Ordinari ed i Soci Fondatori, atteso che la stessa rappresenta la massima espressione associativa.
L’Assemblea è diretta dal Presidente o dalla persona ammessa a sostituirlo a norma di Statuto.
Hanno diritto di voto tutti i soci Fondatori e Ordinari, per questi ultimi, a condizione che risultino regolarmente iscritti da almeno sei mesi e che siano in regola con tutte le quote associative, ovvero che abbiano provveduto a regolarizzare la loro iscrizione per l’anno precedente e per quello in corso.
Articolo 12
Funzioni dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea Ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il Bilancio consuntivo e (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno) il Bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
- approva l’eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea Straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati ed in regola con il versamento della quota associativa.
Articolo 13
Convocazione dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente Nazionale in carica entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente Nazionale su:
- delibera del Consiglio Nazionale;
- richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti;
- richiesta di un numero di Soci Ordinari non inferiore al 10% del totale, in regola con il pagamento delle quote associative.
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere inviato almeno quindici (15) giorni prima con lettera ordinaria o attraverso fax, e-mail e/o PEC mediante la pubblicazione sulla rivista e/o sito ufficiale dell’Associazione, e deve contenere giorno, ora e luogo della riunione in prima e seconda convocazione, nonché gli argomenti all’ordine del giorno.
L’Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
L’espressione del diritto di voto in Assemblea spetta soltanto ai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali ed ai Soci Fondatori; per quanto compatibile si applica l’articolo 2373 del Codice Civile.
Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre (3) deleghe.
Articolo 14
Quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea dei Soci
L’Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita se è presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in Assemblea, validamente costituita.
Per l’Assemblea Straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’associazione, occorre la presenza di almeno tre/quarti (3/4) degli associati aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le votazioni per il Consiglio Nazionale, per il Collegio Sindacale e per quello dei Probiviri hanno luogo a scrutinio segreto, così come tutte le votazioni che abbiano ad oggetto valutazioni sulle persone. Le votazioni sugli altri argomenti all’ordine del giorno avvengono a voto palese, salvo diversa deliberazione dell’assemblea stessa.
Articolo 15
Svolgimento dei lavori assembleari
L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica, ovvero in caso di impedimento, dal Vice-Presidente, ovvero, in caso di loro impedimento, l’Assemblea nominerà, tra i presenti, il Socio con maggiore anzianità di iscrizione all’Associazione che assolverà al ruolo di Presidente.
Compete al Presidente dell’Assemblea dirigere la discussione; preliminarmente, all’atto dell’insediamento, sarà premura del Presidente procedere alla nomina di tre (3) membri della Commissione Elettorale che assolveranno anche al compito di Presidente (più anziano per iscrizione) e di scrutatori del seggio elettorale.
La Commissione avrà anche le funzioni di verifica del diritto di voto e delle deleghe, nel numero massimo di tre (3) per ciascun elettore.
I voti saranno espressi a scrutinio segreto su due schede diverse; con una di esse saranno eletti i membri del Consiglio Nazionale più il supplente, con l’altra scheda saranno eletti i tre (3) Revisori dei conti, i tre (3) Probiviri più i relativi supplenti.
Tutti i Soci Ordinari ed i Soci Fondatori sono eleggibili, purché in regola con il pagamento delle quote sociali, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.
I Soci eleggibili che ambiscano a rivestire una delle cariche sociali, devono presentare la loro candidatura, sottoscritta da almeno trenta (30) Soci Ordinari e/o Fondatori al Consiglio Nazionale in carica, almeno quindici (15) giorni prima della Assemblea; è fatto espresso divieto di sottoscrivere più di una candidatura.
I membri uscenti e rieleggibili degli organi statutari ed i Soci Fondatori sono esentati dalla presentazione della sottoscrizione di almeno trenta (30) firme in calce alla propria candidatura.
Qualora si verificasse una condizione di parità di voti, prevarrà il Socio più anziano in ordine di iscrizione o, se necessario, in ordine di età; detta condizione è valida per qualunque carica sociale, ivi compresa quella dei supplenti.
Articolo 16
Consiglio Nazionale e Consiglio Direttivo
Il Consiglio Nazionale è l’organo direttivo ed amministrativo dell’Associazione, dura in carica due (2) anni ed esercita tutti i poteri non esplicitamente riservati all’Assemblea Generale.
Il Consiglio Nazionale discute e decide in merito a qualsiasi questione riguardante l’Associazione.
Il Consiglio Nazionale è composto da dieci (10) membri più un membro supplente, eletti dall’Assemblea dei Soci a scrutinio segreto tra i soci leggibili, e dal Past-President (ovvero dal Presidente dell’ultimo mandato) senza diritto di voto.
I membri del Consiglio Nazionale ed il membro supplente, saranno eletti con un’unica scheda elettorale.
Fanno altresì parte di diritto del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto, i Soci Fondatori.
Il membro del Consiglio Nazionale che sia assente per più di due sedute dalle riunioni senza giustificato motivo, può essere dichiarato decaduto da una maggioranza dei 2/3 del Consiglio e la sua carica verrà ricoperta dal membro supplente fino alla scadenza del mandato.
Nel Consiglio Nazionale il voto non è delegabile.
Le delibere vengono approvate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In caso di morte, dimissioni o decadenza di un membro del Consiglio Nazionale o di un membro di organi statutari elettivi, tale evenienza verrà ratificata nella prima adunanza utile, e nella stessa seduta (o nella successiva) avverrà la nomina del primo dei non eletti (o dei supplenti).
Il Consiglio Nazionale può essere svolto in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno.
Articolo 17
Elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario/Tesoriere
Il Consiglio Nazionale, alla prima riunione utile, nell’ambito degli eletti di cui al precedente art. 16 comma 4, eleggerà a scrutinio segreto o per acclamazione le seguenti cariche:
- il Presidente
- il Vice-Presidente
- il Segretario/Tesoriere
Il Consiglio Direttivo è pertanto composto da tre (3) membri: Presidente, Vice Presidente e Segretario/Tesoriere.
Articolo 18
Compiti del Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale è l’organo direttivo ed amministrativo dell’Associazione ed esercita tutti i poteri non esplicitamente riservati all’Assemblea.
In particolare, il Consiglio Nazionale:
- approva le domande di iscrizione dei Soci Ordinari;
- nomina i Soci Onorari;
- approva la costituzione di Delegazioni Regionali e Provinciali e nomina i rispettivi delegati;
- nomina il Comitato Scientifico;
- nomina i coordinatori e i membri delle commissioni responsabili dei singoli progetti scientifici;
- stabilisce i programmi di attività dell’Associazione secondo gli scopi indicati dallo statuto;
- provvede all’amministrazione del patrimonio dell’Associazione;
- approva su proposta del Presidente data, luogo, orario e ordine del giorno delle assemblee;
- approva le relazioni annuali sull’attività dell’Associazione redatte dal Presidente e dal Segretario;
- stabilisce la quota associativa annua;
- predispone, sentito il parere dei Revisori dei Conti, il Bilancio preventivo che verrà ratificato dall’Assemblea, e redige, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il Bilancio Consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
- delibera il rimborso spese degli associati per le attività svolte per conto dell’Associazione;
- esegue le delibere assembleari ed esplica ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dalla Legge;
- accetta donazioni, liberalità, contributi da Enti Pubblici e da privati;
- provvede all’assegnazione di eventuali premi e/o borse di studio;
- delibera sulla sospensione di un iscritto dalla sua carica per tutto il tempo ritenuto necessario, nonché delibera la decadenza dalla qualifica di Socio secondo quanto disposto dall’art. 8 e di Membro del Consiglio secondo quanto disposto dall’art. 16.
Qualora fosse necessario, possono eccezionalmente partecipare alle riunioni del Consiglio Nazionale, su invito personale del Presidente e/o su invito del Consiglio Direttivo, altri Soci, ovvero esperti, ovvero i Delegati Regionali o Provinciali, per singole questioni che riguardano argomenti di cui sono esperti, ovvero i coordinatori dei vari progetti formativi e dell’International Board Committee; in dette ipotesi i Soci invitati non avranno diritto al voto.
Almeno una volta l’anno il Consiglio Nazionale incontra tutti i Delegati regionali, a gruppi o in seduta comune.
Articolo 19
Convocazione del Consiglio Direttivo del Consiglio Nazionale
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro (4) volte l’anno e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.
Il Consiglio Nazionale si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno e comunque almeno tre (3) volte l’anno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti dello stesso Consiglio, ovvero il Collegio dei Revisori dei Conti/Sindaco Unico, con l’obbligo di indicare gli argomenti della riunione.
L’avviso di convocazione deve essere inoltrato, tramite lettera, fax oppure e-mail, dal Presidente ai diretti interessati almeno otto (8) giorni prima della riunione.
In tale avviso devono essere comunicati il luogo, la data e l’ora della riunione, nonché gli argomenti da discutere all’ordine del giorno.
Le riunioni del Consiglio Nazionale sono dirette dal Presidente.
Per la loro validità è necessario che siano presenti almeno i due terzi (2/3) dei componenti.
Articolo 20
Presidente
Il Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale tra i propri eletti alla prima riunione utile, dura in carica due (2) anni ed è immediatamente rieleggibile nello stesso incarico.
Il Presidente, nel corso del singolo mandato, non può essere revocato in nessun caso.
In caso di morte o dimissioni del Presidente, ovvero per altro Suo prolungato impedimento nello svolgimento della carica, sarà sostituito dal Vice-Presidente, o in caso di assenza di quest’ultimo, dal Consigliere più anziano in termini di elezione, ovvero in caso di parità, dal più anziano di età.
Il Presidente assolve ai seguenti compiti:
- detiene la rappresentanza legale dell’Associazione, a tutti gli effetti, sia di fronte a terzi che in giudizio;
- garantisce il rispetto delle norme statutarie;
- nomina il Consiglio di Amministrazione della costituenda società di servizi;
- dirige l’Assemblea Generale ed il Consiglio Direttivo;
- partecipa personalmente o tramite un suo delegato ad ogni manifestazione associativa nazionale o regionale;
- detiene la firma nei rapporti bancari in essere.
In ogni convocazione il Presidente può richiedere la consulenza di tecnici esterni all’Associazione.
Articolo 21
Vice-Presidente
Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale tra i propri eletti alla prima riunione utile e dura in carica due (2) anni, è immediatamente rieleggibile nello stesso incarico e coadiuva il Presidente, sostituendolo in caso di impedimento o di sua richiesta.
Articolo 22
Segretario Nazionale
Il Segretario Nazionale viene eletto dal Consiglio Nazionale tra i propri eletti alla prima riunione utile e dura in carica due (2) anni ed è immediatamente rieleggibile nello stesso incarico.
Il Segretario Nazionale assolve ai seguenti compiti:
- coordina l’attività organizzativa e culturale dell’Associazione;
- supervisiona le attività congressuali e formative, anche attraverso le delegazioni regionali e provinciali;
- cura, anche attraverso suo delegato, la redazione dei verbali delle riunioni dell’Assemblea dei Soci, del Direttivo Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- controlla e garantisce la regolarità del diritto di voto in sede di Assemblea, in accordo con i componenti della Commissione Elettorale.
Articolo 23
Tesoriere
Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Nazionale tra i propri eletti alla prima riunione utile e dura in carica due (2) anni ed è immediatamente rieleggibile nello stesso incarico.
Il Tesoriere assolve ai seguenti compiti:
- detiene la contabilità e l’inventario dei beni;
- predispone il bilancio dell’Associazione da sottoporre al Consiglio Nazionale;
e può essere coadiuvato da esperti del settore.
Detiene altresì la delega ad effettuare le operazioni di cassa e tiene un registro analitico dei beni mobili, immobili, e strumentali dell’Associazione.
Per quanto attiene le operazioni di prelevamento bancario, il Tesoriere ha facoltà di firma, congiunta con il Presidente.
Articolo 23
Organo di revisione e controllo
Laddove richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, 2° comma del Codice Civile, ovvero in alternativa, può altresì nominare un organo di controllo monocratico, sempre tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, 2° comma, del Codice Civile.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile.
L’organo di controllo, dura in carica due (2) anni, ed assolve ai seguenti compiti:
- vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione;
- attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 117 del 3.07.2017.
Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
Articolo 25
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre (3) membri ed un membro supplente eletti dall’Assemblea dei Soci a scrutinio segreto, i quali nomineranno fra loro, nella prima seduta utile, il Presidente del Collegio.
I Probiviri restano in carica due (2) anni e sono rieleggibili.
In caso di morte e/o rinuncia di più di un membro, il Presidente, su indicazione del Consiglio Nazionale nominerà pro-tempore uno o più sostituti.
Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare e di giudicare gli atti di inosservanza dei principi di deontologia e comunque lesivi degli interessi e della dignità dell’associazione compiuti dagli iscritti.
Il ricorso al Collegio può essere inoltrato dagli organi nazionali e periferici dell’Associazione e dal singolo Socio verso cui il Consiglio Nazionale ha proposto provvedimenti sospensivi da incarichi o altri provvedimenti disciplinari.
Il Collegio dei Probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:
- Proscioglimento
- Avvertimento
- Censura
- Sospensione temporanea
- Espulsione
Il giudizio del Collegio dei Probiviri è definitivo ed inappellabile.
Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente dell’organo.
Articolo 26
Struttura territoriale dell’Associazione
L’Associazione opera a livello nazionale ed internazionale, essendo possibile istituire sezioni o sedi in ogni regione italiana ed in ogni parte dei paesi dell’Unione Europea, nonché rappresentanze in altri stati esteri secondo i principi e le modalità stabilite da apposito regolamento e nel rispetto delle vigenti normative regionali, nazionali ed internazionali di riferimento.
Al fine di perseguire con maggiore efficacia i propri scopi, l’Associazione può stringere accordi, stipulare convenzioni, sviluppare collaborazioni, cooperazioni e sinergie in Italia ed all’estero, con organismi, società, istituzioni, enti od organizzazioni pubbliche o private di tipo scientifico, accademico, solidaristico, volontaristico, amministrativo e professionale che svolgano attività inerenti il campo delle scienze mediche.
Articolo 27
Sezioni Regionali
L’Associazione si articola in delegazioni regionali, che operano in armonia con gli scopi statutari dell’Associazione e nel rispetto dei programmi del Consiglio Nazionale.
Ciascuna Sezione Regionale ha la funzione di coordinare le attività associative nel territorio di propria competenza.
Tutte le iniziative regionali devono essere comunicate con ragionevole anticipo al Segretario Nazionale.
Per l’organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni istituite si applicano le norme statutarie che regolano l’Associazione.
La Sezione Regionale è composta dai Soci residenti e/o operanti nella Regione cui essi fanno capo.
Non è ammessa l’appartenenza a più di una Sezione Regionale.
Articolo 28
Organizzazione della Sezione Regionale
La Sezione Regionale è retta e coordinata dal Delegato Regionale, nominato dal Consiglio Nazionale, che resterà in carica per due (2) anni e che potrà essere riconfermato.
Il Delegato Regionale risponde annualmente agli organi centrali dell’Associazione sulla correttezza della gestione delle attività e della loro conformità ai programmi ed ai fini dell’Associazione.
Il Consiglio Regionale è composto:
- dal Delegato Regionale;
- dai Delegati Provinciali, fra i quali il Delegato Regionale individua il Vice Delegato Regionale, che lo possa sostituire in caso di brevi periodi di assenza;
- dal Segretario Regionale che svolge anche funzione di Tesoriere Regionale.
Per lo svolgimento delle loro attività, le Sezioni Regionali hanno a disposizione fondi ad esse destinati dal Consiglio Nazionale dell’Associazione, tenuto conto delle quote annuali di iscrizione di appartenenti alla Regione e dai fondi derivati da contributi, liberalità e offerte da chiunque provenienti e finalizzate al funzionamento delle Sezioni medesime.
Dette quote sono rese disponibili anche alle Sezioni Provinciali per le iniziative approvate. Il Consiglio Regionale è convocato almeno ogni sei (6) mesi.
L’Assemblea Regionale è convocata dal Delegato Regionale, in forma ordinaria, almeno una volta l’anno, mentre in forma straordinaria può anche essere convocata su richiesta di almeno la metà dei Delegati Provinciali o di un numero di iscritti della Regione interessata pari ad un terzo (1/3) degli aventi diritto al voto.
La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata tramite convocazione scritta o per fax o per e-mail con un preavviso di almeno otto (8) giorni, con l’indicazione del relativo ordine del giorno.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci ordinari e in seconda convocazione (almeno mezz’ora dopo la prima) qualunque sia il numero dei soci intervenuti; non sono ammesse deleghe.
Nell’Assemblea Ordinaria vengono presentati i programmi delle iniziative che le Sezioni Regionali e Provinciali intendono programmare per l’anno successivo, il loro impegno economico e le modalità di copertura finanziaria; se ne verifica la compatibilità con i principi statutari e viene redatto un Verbale che verrà trasmesso al Consiglio Nazionale per l’approvazione.
Le decisioni, ove necessarie, vengono assunte tramite voto palese a maggioranza semplice.
Il Consiglio Nazionale può dichiarare decaduto un Delegato Regionale, motivandone la decisione e sostituendolo ove necessario, fermo restando che il Delegato destinatario del provvedimento di sostituzione, può richiedere la conferma o meno della decisione sottoponendola all’attenzione del Collegio dei Probiviri, il cui pronunciamento è inappellabile.
Articolo 29
Sezioni Provinciali
Vengono istituite le Delegazioni Provinciali per le zone con un numero di iscritti, abitanti o operatori nel territorio rispettivo, superiore a venti (20) unità. La Sezione Provinciale è composta dai Soci residenti o operanti nella Provincia cui essi fanno capo.
Non è ammessa l’appartenenza a più di una Sezione Provinciale.
Il Consiglio Nazionale nomina i Delegati Provinciali, su proposta del Delegato Regionale.
Il Delegato Provinciale sceglie un membro della Sezione Provinciale quale suo Vice che lo possa sostituire in caso di sua assenza e che collabori nell’organizzazione delle attività provinciali, sceglie altresì un membro che svolga funzioni di Segretario – Tesoriere con il compito di segreteria sezionale e di contabilità delle disponibilità economiche della Sezione.
Il Delegato Provinciale convoca almeno una volta l’anno l’Assemblea Provinciale di tutti gli iscritti. La convocazione deve essere effettuata tramite convocazione scritta o per fax o per e-mail o telefonicamente con un preavviso di almeno otto (8) giorni, con l’indicazione dell’ordine del giorno.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la metà più uno dei soci ordinari e aderenti e in seconda convocazione (almeno mezz’ora dopo la prima) qualunque sia il numero dei soci intervenuti; non sono ammesse deleghe.
Nell’Assemblea Ordinaria vengono proposti i programmi delle iniziative che la Sezione intende programmare per l’anno successivo e le modalità di copertura finanziaria e viene redatto apposito Verbale da trasmettere, per il tramite della Sezione Regionale, al Consiglio Nazionale per l’approvazione.
Le decisioni, ove necessarie, vengono assunte tramite voto palese a maggioranza semplice. Per lo svolgimento delle loro attività, le Sezioni Provinciali hanno a disposizione i fondi ad esse destinati dal Consiglio Nazionale attraverso il Consiglio Regionale.
Il Consiglio Nazionale può dichiarare decaduto un Delegato Provinciale, motivandone la decisione e sostituendolo, ove necessario, specificando i motivi della scelta, soprattutto nei casi di mancanza di attività della Sezione o di incapacità a raggiungere, dopo ripetute sollecitazioni da parte del Consiglio Nazionale, il numero minimo di Soci.
Il Delegato sostituito può richiedere la conferma o meno della decisione al Collegio dei Probiviri, il cui pronunciamento è inappellabile.
Articolo 30
Fondo Comune
Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile fra i membri dell’associazione. Esso dovrà essere impiegato esclusivamente per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione ed è costituito da:
- quote associative, il cui ammontare e stabilito di anno in anno dal Consiglio Nazionale;
- contributi, fondi e donazioni ricevute da parte di Enti ed Istituzioni pubbliche o private e di persone fisiche e giuridiche;
- beni mobili e immobili e beni strumentali acquistati a qualsiasi titolo dall’Associazione.
Sarà quindi possibile finanziare le attività sociali solo attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o enti pubblici e privati (con l’esclusione di contributi che anche indirettamente possano configurare conflitto di interessi con il SSN anche se forniti attraverso soggetti collegati) e finanziare le attività ECM attraverso l’autofinanziamento ed i contributi degli associati e/o di enti pubblici e privati, ivi compresi finanziamenti da parte di industrie farmaceutiche o di dispositivi medici, nel pieno rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
Gli esercizi finanziari dell’Associazione si chiudono il 31.12 di ogni anno.
Le somme possedute dall’Associazione devono essere depositate a suo nome presso istituti bancari e/o postali.
Articolo 31
Finanziamento delle spese
Tutte le cariche e gli incarichi sociali, in quanto tali, sono a titolo gratuito. A tutti i titolari di cariche sociali ed ai Soci che svolgono importanti compiti e/o mansioni per conto dell’Associazione spetta il solo rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute per detta funzione; i rimborsi verranno effettuati secondo le regole e le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.
Ogni Regione è finanziata con un contributo la cui entità è pari al 40% delle quote di iscrizione che ogni Regione apporta.
Al contributo si aggiunge un’aliquota percentuale pari al 60% delle somme in avanzo dall’organizzazione del congresso regionale, fermo restando che verrà altresì attribuita una quota pari al 70% per le eventuali donazioni/erogazioni liberali riconosciute direttamente alla singola Regione.
Articolo 32
Durata e scioglimento
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Lo scioglimento dell’Associazione può essere stabilito con delibera adottata dall’Assemblea Generale, appositamente convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno i due terzi (2/3) dei soci.
In caso di delibera di scioglimento, l’Assemblea plenaria provvederà alla nomina di un Liquidatore, scelto tra i soci.
Il Liquidatore potrà effettuare la liquidazione, se necessario con l’ausilio di tecnici qualificati.
Completata la fase di liquidazione, sarà compito del Liquidatore procedere al versamento delle eventuali somme residue a beneficio dell’Associazione Nazionale Orfani dei Medici, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
Eventuali somme necessarie alla copertura dei saldi passivi di liquidazione saranno ripartite in eguale misura tra i componenti del Consiglio Nazionale, del Collegio dei Probiviri e dei Soci Ordinari.
Articolo 33
Rinvio a norme di legge
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, ed in particolare, la L. n. 106/2016 ed il D.Lgs. n. 117/2017 e per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.